Il responsabile unico del procedimento (RUP) provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell’intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.
Il nominativo del RUP è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per l’affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture, come definito dall’Art. 31 del D.Lgs. 50/2016. Il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell’unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità medesima, dotati di competenze adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato.
Il responsabile unico del procedimento svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione. Formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali; cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione del programma; cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure e segnala eventuali disfunzioni o ritardi nell’attuazione degli interventi; propone all’amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma, ai sensi delle norme vigenti; verifica e vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle concessioni; vigila sulla attività, valuta il piano di sicurezza e di coordinamento e l’eventuale piano generale di sicurezza e il fascicolo predisposti dal coordinatore per la progettazione; controlla l’adeguatezza dei piani di sicurezza alla salvaguardia dell’incolumità dei lavoratori e dei terzi che si trovino in prossimità dell’area di lavorazione nel corso dei lavori.
Per i lavori e i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura, il RUP deve essere un tecnico.
La sentenza della Corte di Cassazione –Sez.4 penale, 29 gennaio 2020, n. 3742– ha confermato in modo chiaro il consolidato orientamento sugli obblighi prevenzionistici e sulla co-responsabilità penale del RUP, nella sua qualità di Responsabile dei lavori (RL), unitamente al Coordinatore per la Sicurezza durante la Progettazione dei lavori (CSP) e al Coordinatore per la sicurezza durante l’Esecuzione dei lavori (CSE).
Sul Responsabile Unico del Procedimento “… grava una posizione di garanzia connessa ai compiti di sicurezza non solo nella fase genetica dei lavori, laddove vengono redatti i piani di sicurezza, ma anche durate il loro svolgimento, ove è previsto che debba svolgere un’attività di sorveglianza del loro rispetto”.
Ai sensi del D.P.R. n. 554 del 1999, art.7, comma 2, (Regolamento di attuazione della Legge Quadro dei Lavori Pubblici), “il Responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell’intervento risulti condotto nei tempi e costi preventivati e nel rispetto della sicurezza e la salute dei lavoratori, in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia”.
Fonte: Codiceappalti.it