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AIFES: FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

L’emergenza Coronavirus in Italia ha inciso necessariamente anche sul mondo della formazione. Scuole e corsi professionali sono stati sospesi impedendo lo svolgersi di attività formative sia pubbliche che private, ma garantendo comunque la formazione a distanza.

Le attività formative in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono, dall’11 Marzo, annullate almeno fino al 17 Maggio, come riporta il punto 10 del Protocollo condiviso del 24 Aprile, ma restano garantite le attività formative a distanza qualora l’organizzazione aziendale lo permetta.

La formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è definita dal D.Lgs. n. 81/08 “un processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi”.

In questo modo ogni lavoratore è consapevole dell’importanza del tema della salute e sicurezza sul lavoro ed è in grado di fornire, a sua volta, conoscenze utili su questa materia. È consapevole di quali sono i comportamenti pericolosi e delle conseguenze di una mancata attuazione di procedure aziendali.

Per questi motivi e per l’importanza di questi temi, la formazione è obbligatoria per tutti i soggetti del sistema di prevenzione aziendale, ad eccezione del datore di lavoro, il quale però è obbligato all’organizzazione e al finanziamento della formazione, che deve essere effettiva ed efficace e non solo erogata in modo formale.

Il D.Lgs. 81/08 stabilisce sanzioni penali in caso di inadempimento dell’obbligo da parte del datore di lavoro o del dirigente competente poiché, come già detto, tutti i lavoratori hanno diritto ad una formazione adeguata e sufficiente che deve avvenire in occasione della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro; del trasferimento o cambiamento di mansioni e della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose.

L’impossibilità di svolgere attività formative in presenza fisica nella attuale fase emergenziale sta, quindi, incidendo significativamente sul processo di educazione alla prevenzione che, oltre ad essere obbligatorio, è fondamentale a fini di salute e sicurezza sul lavoro, proprio in una fase in cui è importante che i lavoratori comprendano l’importanza di una corretta organizzazione aziendale e siano a conoscenza delle procedure aziendali di gestione dei rischi prevenzionistici.

Il fermo delle attività formative incide sulla possibilità di provvedere alla formazione per i nuovi assunti e sulla possibilità di integrare la formazione delle persone già presenti in azienda con conoscenze prevenzionistiche necessarie ad un lavoro “sicuro”, in caso di cambio di mansioni o di modifiche significative dell’organizzazione e delle procedure aziendali. Tra le criticità da segnalare anche la preclusione alle attività formative di aggiornamento, fondamentali in caso di insorgenza di nuovi rischi o di modifica dell’organizzazione del lavoro e l’impossibilità per le imprese appaltatrici e/o esecutrici di accedere nei cantieri temporanei o mobili avendo rispettato correttamente l’obbligo formativo nei riguardi dei propri dipendenti, risultando in tal modo inadempienti rispetto il contratto di appalto.

Le aziende autorizzate a riprendere l’attività lavorativa nella fase 2, come da Allegato I al DPCM 26 marzo 2020, possono svolgere attività lavorative presso la propria azienda ma non dedicare una parte dell’orario di lavoro alla formazione dei lavoratori. Ciò anche quando applichino in azienda tutte le misure obbligatorie per la gestione del rischio da Coronavirus in ambiente di lavoro (riorganizzazione del lavoro e dei locali, distanziamento tra lavoratori, pulizia e sanificazione, fornitura delle mascherine chirurgiche etc..) previste dal Protocollo del 24 aprile 2020 quali condizioni necessarie per la riapertura e per la prosecuzione dell’attività di impresa a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 17 maggio.

Aifes propone che sia consentito al datore di lavoro di adempiere all’obbligo formativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro presso le aziende che possono essere aperte, sempre e solo a condizione che durante l’attività vengano garantite tutte le misure obbligatorie di contrasto al Coronavirus. Per fare ciò, propone che nel DPCM che seguirà quello del 26 Aprile, la formazione in materia di salute e sicurezza venga distinta dalle attività educative scolastiche, sottolineando che questa formazione può essere consentita se svolta nei luoghi di lavoro dove siano garantite le misure di prevenzione e protezione del contagio.

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