Via Dante, 112

Ragusa, RG

0932 626321

info@studio3job.it

APERTURA AL PUBBLICO Martedì e Giovedì: 15:00 - 18:00

STUDIOTRE

STUDIOTRE

LUOGHI SICURI E VIE DI USCITA IN CASO DI INCENDIO

Nel Codice di prevenzione Incendi, contenuto nel Decreto del Ministero dell’Interno 3 agosto 2015, è specificato come un idoneo sistema di esodo abbia lo scopo di assicurare agli occupanti dell’attività di raggiungere o permanere in un luogo sicuro, a prescindere dall’intervento dei Vigili del fuoco.  

Il documento “Progettazione della misura esodo. Focus sulla misura S.4 del Codice di prevenzione incendi”, frutto della collaborazione tra Inail, Università Sapienza di Roma, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e Consiglio Nazionale degli Ingegneri, è un utile strumento di supporto nella progettazione e gestione della sicurezza antincendio.

Il Cap.G.1 del Codice di prevenzione incendi, contiene alcune definizioni riguardanti la misura esodo:

  • Sistema d’esodo: “insieme delle misure antincendio di salvaguardia della vita che consentono agli occupanti di raggiungere un luogo sicuro in caso d’incendio”;
  • Luogo sicuro: “luogo esterno alle costruzioni nel quale non esiste pericolo per gli occupanti che vi stazionano o vi transitano in caso di incendio”;
  • Luogo sicuro temporaneo: “luogo interno o esterno alle costruzioni nel quale non esiste pericolo imminente per gli occupanti che vi stazionano o vi transitano in caso di incendio. Da ogni luogo sicuro temporaneo gli occupanti devono poter raggiungere un luogo sicuro”;
  • Spazio calmo: “luogo sicuro temporaneo ove gli occupanti possono attendere assistenza per completare l’esodo verso luogo sicuro”;
  • Via d’esodo (o via d’emergenza): “percorso senza ostacoli al deflusso appartenente al sistema d’esodo, che consente agli occupanti di raggiungere un luogo sicuro dal luogo in cui si trovano”;
  • Via d’esodo orizzontale: “porzione di via d’esodo a quota costante o con pendenza non superiore al 5% (es. corridoi, porte, uscite,…)”;
  • Via d’esodo verticale: “porzione di via d’esodo che consente agli occupanti variazioni di quota con pendenza superiore al 5% (es. scale, rampe,…)”;
  • Percorso d’esodo: “passaggio di comunicazione facente parte della via d’esodo orizzontale che conduce dall’uscita dei locali dedicati all’attività fino all’uscita di piano o all’uscita finale”;
  • Uscita finale (o uscita d’emergenza): “varco del sistema di esodo che immette in luogo sicuro”.

Il documento Inail indica che si considera luogo sicuro per l’attività la pubblica via e ogni altro spazio a cielo libero,collegato alla pubblica via, in cui non vi sia pericolo di crolli e che sia idoneo a contenere gli occupanti che lo impiegano durante l’esodo. Il luogo sicuro dovrebbe essere contrassegnato con segnale UNI EN ISO 7010-E007.

Si considera, invece, luogo sicuro temporaneo qualsiasi altro compartimento o spazio scoperto, che può essere attraversato dagli occupanti per raggiungere il luogo sicuro tramite il sistema d’esodo senza rientrare nel compartimento in esame.

Tra le vie d’esodo non sono incluse:

  1. scale portatili;
  2. ascensori;
  3. rampe con pendenza superiore al 20%”;
  4. “scale e marciapiedi mobili non progettati secondo le indicazioni del paragrafo S.4.5.5 del Codice di prevenzione incendi”.

Tutte le superfici di calpestio delle vie d’esodo non devono essere sdrucciolevoli, né presentare avvallamenti o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito degli occupanti”;

Il documento riporta informazioni su:

  • Via d’esodo protetta: i percorsi d’esodo protetti (es. corridoi, scale, rampe, atri, …) devono essere inseriti in vani protetti ad essi dedicati, dove è consentita la presenza di impianti tecnologici e di servizi ausiliari al funzionamento dell’attività. Le scale d’esodo protette devono condurre in luogo sicuro direttamente;
  • Via d’esodo a prova di fumo: i percorsi d’esodo a prova di fumo (es. corridoi, scale, rampe, atri, …) devono essere inseriti in vani a prova di fumo ad essi dedicati. In tali vani e generalmente ammessa la presenza di impianti tecnologici e di servizi ausiliari al funzionamento dell’attività. Le scale d’esodo a prova di fumo devono condurre in luogo sicuro direttamente o tramite percorso d’esodo a prova di fumo;
  • Via d’esodo esterna: le vie d’esodo esterne (es. scale, rampe, passerelle, camminamenti, …) devono essere completamente esterne alle opere da costruzione. Inoltre, durante l’esodo degli occupanti, non devono essere soggette ad irraggiamento dovuto all’incendio e non devono essere investite dai prodotti della combustione. Le scale d’esodo esterne devono condurre in luogo sicuro direttamente o tramite percorso d’esodo a prova di fumo o via d’esodo esterna;
  • Via d’esodo senza protezione: le vie d’esodo senza protezione sono tutte quelle che non possono essere classificate come protette, a prova di fumo o esterne.

Tra le vie d’esodo si distinguono, quindi, quelle con un certo grado di protezione dall’incendio, da tutte le altre denominate senza protezione.

Qui è possibile consultare il documento.

Condividi questo articolo