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COVID-19 E OBBLIGHI VACCINALI: LE NOVITA’

Per contenere il diffondersi del virus il Governo ha approvato vari decreti-legge con nuove norme e indicazioni, anche per il mondo del lavoro.

  • DL 221 del 24 dicembre 2021: stato di emergenza e mascherine

Con questo decreto-legge è stato prorogato lo stato di emergenza e delle misure per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 fino al 31 marzo 2022. Sono normati diversi nuovi obblighi, ad esempio quello di indossare le mascherine all’aperto, anche in zona bianca, e in particolare si indica l’obbligo di usare dispositivi di protezione di tipo FFP2 in occasione di spettacoli che si svolgono all’aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilati); per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso o all’aperto; su tutti i mezzi di trasporto.

Questo decreto riporta, inoltre, diverse nuove indicazioni relative alle certificazioni verdi (green pass), facendo riferimento all’estensione dell’obbligo di green pass ai corsi di formazione privati svolti in presenza e del green pass rafforzato in varie realtà (piscine, palestre, musei, mostre, parchi tematici e di divertimento, centri culturali e ricreativi, sale gioco, …).

  • DL 229 del 30 dicembre 2021: super green pass e quarantene

Questo decreto-legge dal 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza, estende l’uso del green pass rafforzato alle seguenti attività:

  • alberghi e strutture ricettive;
  • feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
  • sagre e fiere;
  • centri congressi;
  • servizi di ristorazione all’aperto;
  • impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
  • piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;
  • centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto.

Inoltre, il green pass rafforzato “è necessario per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale”.

Riguardo alle quarantene il DL 229/2021 prevede che la quarantena precauzionale non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o che hanno ricevuto la dose booster. Fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al caso, ai sopraindicati soggetti è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione di tipo FFP2 e di effettuare, solo qualora sintomatici, un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso.

Infine, si prevede che la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza sia conseguente all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all’Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.

  • DL 1 del 7 gennaio 2022: obbligo vaccinale, green pass e scuola

Il decreto mira a rallentare la curva di crescita dei contagi relativi alla pandemia e a fornire maggiore protezione a quelle categorie che sono maggiormente esposte e che sono a maggior rischio di ospedalizzazione.

Dunque è introdotto fino al 15 giugno 2022 l’ obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni, anche per gli stranieri che sono residenti in Italia.

L’obbligo non sussiste (art.4-quater, comma 2, inserito nel DL 44/2021) “in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell’assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2; in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita”.

La normativa indica poi che per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età sarà necessario il green pass rafforzato – rilasciato a vaccinati e guariti dal COVID-19 – per l’accesso ai luoghi di lavoro dal 15 febbraio 2022.

I lavoratori che non saranno in grado di presentare la certificazione COVID richiesta, “…sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati” (art.4-quinquies, comma 4, inserito nel DL 44/2021).

Inoltre, l’obbligo vaccinale è esteso al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori.

Il decreto-legge estende poi ulteriormente l’obbligo di Green Pass base, che si può ottenere con la prima dose, con un tampone antigenico valido 48 ore o con un tampone molecolare valido 72 ore, a coloro che accedono ai seguenti servizi e attività:

  1. servizi alla persona (parrucchieri, barbieri, estetisti, …);
  2. pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatti salvi quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona;
  3. colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.

Il lavoro agile è fortemente raccomandato, dove possibile, ad imprese private e pubbliche amministrazioni. 

Per quanto riguarda la scuola, con particolare riferimento alla gestione dei casi di positività al COVID-19, le novità riguardano:

  • scuola dell’infanzia: ‘in presenza di un caso di positività, è prevista la sospensione delle attività per una durata di dieci giorni’;
  • scuola primaria: ‘con un caso di positività, si attiva la sorveglianza con testing. L’attività in classe prosegue effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di positività (T0), test che sarà ripetuto dopo cinque giorni (T5)In presenza di due o più positivi è prevista, per la classe in cui si verificano i casi di positività, la didattica a distanza (DAD) per la durata di dieci giorni’.
  • scuola secondaria di I e II grado: ‘fino a un caso di positività nella stessa classe è prevista l’auto-sorveglianza e con l’uso, in aula, delle mascherine FFP2. Con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, che sono guariti da più di 120 giorni, che non hanno avuto la dose di richiamo. Per tutti gli altri, è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l’auto-sorveglianza e l’utilizzo di mascherine FFP2 in classe. Con tre casi nella stessa classe è prevista la DAD per dieci giorni’.

Fonti:

DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2021, n. 221 – Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19.

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2021, n. 229 – Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria.

DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2022, n. 1 (Raccolta 2022) – Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore

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