Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il comunicato 21 febbraio 2022, rende noto che è stato adottato il D.M 27 dicembre 2021, che recepisce la direttiva n. 2019/1833/UE della Commissione del 24 ottobre 2019, che modifica gli allegati I, III, V e VI della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli adattamenti di ordine strettamente tecnico.
Il Decreto 27 dicembre 2021 sostituisce nel D.Lgs. n. 81/2008, aggiornandone il contenuto in conformità con le disposizioni introdotte dalla Direttiva n. 2019/1833/ UE, gli Allegati XLIV, XLVI, XLVII.
D.Lgs. n. 81/2008 – Modifiche agli allegati XLIV, XLVI e XLVII | |
Allegato XLIV “Agenti biologici – elenco esemplificativo di attività lavorative che possono comportare la presenza di agenti biologici” | Si rilevano modifiche nella forma ma non nella sostanza |
Allegato XLVI “Agenti biologici – elenco degli agenti biologici classificati” | Inserimento nel gruppo di rischio 3 del SARS-CoV-2 nell’elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell’uomo, in base alla motivazione che possa causare malattie gravi e senza consolidate possibilità terapeutiche, con le seguenti specifiche:a) il lavoro di laboratorio diagnostico non propagativo riguardante il SARS-CoV-2 deve essere condotto in una struttura in cui si utilizzano procedure equivalenti almeno al livello di contenimento 2;b) il lavoro propagativo riguardante il SARS-CoV-2 deve essere condotto in un laboratorio con livello di contenimento 3 a una pressione dell’aria inferiore a quella atmosferica). |
Allegati XLVII “Agenti biologici – specifiche sulle misure di contenimento e sui livelli di contenimento” | Modifica della tabella e correzione di un refuso al punto 4) |
Fonte: One Hse