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AGENTI INFETTIVI NELLE ATTIVITA’ SANITARIE. COME PROTEGGERSI?

L’articolo 15 del D.Lgs. 81/08 prevede l’eliminazione o, qualora non fosse possibile, la riduzione al minimo del rischio biologico. Un factsheet curato dal Dipartimento Innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici dell’Inail, dal titolo “Misure di sicurezza per gli agenti infettivi del gruppo 3 nelle attività sanitarie”, riporta indicazioni per le misure di sicurezza collettive e per i dispositivi di protezione individuale.

L’esposizione ad agenti biologici del gruppo 3 costituisce un serio rischio per i lavoratori, in quanto causa di malattie gravi. Nel caso di rischio microbiologico, la protezione delle mani si attua con guanti non sterili o sterili, in nitrile o in lattice, resistenti all’abrasione, al taglio, allo strappo e alla perforazione. L’esterno è antiscivolo, finemente increspato o con altre finiture per favorire la presa mentre l’interno è floccato o felpato; polso lungo ben rifinito; spessore non inferiore a 0,35 mm che garantisca sufficiente destrezza nella manualità. Questo tipo di guanti sono DPI di III categoria. Per procedure sanitarie considerabili ad elevato rischio di esposizione è necessario selezionare DPI prodotti con materiali in grado di assicurare una migliore prestazione.

Il datore di lavoro e il dirigente devono aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione.

Dunque, è necessario selezionare i dispositivi che garantiscano la migliore tutela della salute. Ad esempio, gli operatori che svolgono attività chirurgica, ortopedica, addominale o simile, devono essere muniti di guanti realizzati con una formulazione di disinfezione immessa nella matrice polimerica in grado di abbattere il rischio di infezione (circa 80%) in caso di lacerazione.

Dal 19 febbraio 2014 è stato inserito il Titolo X-bis del D.Lgs. 81/08 in attuazione alla Direttiva 2010/32/UE, che riporta indicazioni inerenti alla prevenzione e protezione delle ferite da taglio e da punta. Le disposizioni si applicano a tutti i lavoratori che operano nel settore sanitario/ortopedico alle dipendenze di un datore di lavoro, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, ivi compresi i tirocinanti, gli apprendisti, i lavoratori a tempo determinato, i lavoratori somministrati, gli studenti che seguono corsi di formazione sanitaria e i sub-fornitori.

Il factsheet ricorda, inoltre, che le nuove indicazioni correlate alla Direttiva obbligano “a rendere disponibili per gli operatori dispositivi medici taglienti e/o pungenti dotati di meccanismi di protezione e sicurezza” e ad attuare specifiche procedure di utilizzo e di eliminazione in sicurezza di tali dispositivi.

In particolare, un dispositivo di sicurezza per la prevenzione della puntura accidentale deve essere provvisto di un meccanismo di sicurezza che:

  • riduca il rischio di esposizione accidentale;
  • crei una barriera protettiva efficace, permanente ed irreversibile tra la parte acuminata/tagliante del dispositivo stesso e le mani dell’operatore;
  • mantenga l’effetto protettivo della barriera anche durante le manovre di eliminazione e smaltimento del dispositivo;
  • sia dotato di un segnale (udibile e/o visibile) che consenta di verificare l’avvenuta attivazione del meccanismo di sicurezza.   

Il factsheet indica poi che per la protezione dei piedi è necessario indossare sovrascarpe o calzari monouso con chiusura mediante elastico o in alternativa stivali in gomma. Anche questi sono DPI di III categoria. Il documento Inail si sofferma anche sui dispositivi di protezione individuale per la protezione del corpo, delle vie respiratorie, del volto e degli occhi.

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