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STUDIOTRE

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ATTIVITA’ DI SORVEGLIANZA SANITARIA

Il medico competente in base ai risultati della valutazione dei rischi cui è sottoposto il lavoratore, stabilisce i contenuti della sorveglianza sanitaria e le tempistiche.

La sorveglianza sanitaria avviene a spese del datore di lavoro e comprende esami clinici e biologici ed indagini diagnostiche, correlate a volte alla verifica dell’assenza di dipendenza del lavoratore da sostanze psicotrope e stupefacenti, mentre il medico competente non può accertare stati di gravidanza, come specificato dal D.Lgs 81/08.

I risultati anonimi collettivi (RAC) rappresentano l’ultima fase della sorveglianza sanitaria di gruppo così come i giudizi di idoneità rappresentano l’esito naturale degli esami clinici, biologici e strumentali effettuati dai singoli lavoratori.  Nonostante l’utilità dei RAC, l’elaborazione degli stessi è obbligatoria solo per le aziende con più di 15 dipendenti. L’art. 35 del D.Lgs.81/08 stabilisce il medico competente deve comunicare per iscritto i RAC e fornire  indicazioni sul significato di detti risultati al Datore di lavoro, al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

I risultati dei RAC vanno inseriti nel protocollo di sorveglianza sanitaria che a sua volta fa parte del documento di valutazione dei rischi. Per questo motivo un risultato alterato è indice di misure non adeguate.

È compito professionale del medico competente quello di svolgere la sorveglianza sanitaria per tutelare la salute dei lavoratori sull’ambiente di lavoro, in considerazione dei fattori di rischio professionale e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.

Mentre i compiti collaborativi sono caratterizzati dalla necessità di cooperare con il datore di lavoro per la programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori ai rischi. La partecipazione del medico competente alla fase di valutazione dei rischi aziendali gli consente di conoscere meglio l’organizzazione dei processi lavorativi e di fissare adeguate misure di prevenzione ed efficaci protocolli sanitari; per questo egli è coinvolto nella redazione del documento di valutazione dei rischi e nella agevole individuazione delle possibili cause di eventuali disturbi riferiti dal lavoratore.

I compiti informativi consistono:

  • nel dover informare i lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività;
  • nel dovere di fornire, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori;
  • nel dovere di esprimere per iscritto, al datore di lavoro, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata;
  • nel dovere di fornire indicazioni sul significato dei risultati dell’analisi ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori.

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