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BANCA DATI PER LE VERIFICHE PERIODICHE INAIL

Il D.Lgs. 162/2019, cosiddetto Milleproroghe, istituisce all’interno dell’Inail una banca dati per la trasmissione digitale delle verifiche periodiche.

L’Articolo 36 “Informatizzazione INAIL” del Decreto Milleproroghe, introduce importanti modifiche al DPR 462/01 per le verifiche degli impianti elettrici:

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n.462, dopo l’articolo 7 è aggiunto il seguente: Art. 7-bis (Banca dati informatizzata, comunicazione all’INAIL e tariffe). – 1. Per digitalizzare la trasmissione dei dati delle verifiche, l’INAIL predispone la banca dati informatizzata delle verifiche.
  2. Il datore di lavoro comunica tempestivamente all’INAIL, per via informatica, il nominativo dell’organismo che ha incaricato di effettuare le verifiche di cui all’articolo 4, comma 1, e all’articolo 6, comma 1.
  3. Per le verifiche di cui all’articolo 4, comma 1, e all’articolo 6, comma 1, l’organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro corrisponde all’INAIL una quota, pari al 5 per cento della tariffa definita dal decreto di cui al comma 4, destinata a coprire i costi legati alla gestione ed al mantenimento della banca dati informatizzata delle verifiche.
  4. Le tariffe per gli obblighi di cui all’articolo 4, comma 4, e all’articolo 6,comma 4, applicate dall’organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro, sono individuate dal decreto del presidente dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) 7 luglio 2005.

L’Inail dovrà, quindi, predisporre un sistema informatico per la raccolta dei dati relativa alle verifiche di cui al DPR 462/01 tramite il quale i datori di lavoro dovranno trasmettere il nominativo dell’organismo cui hanno affidato la verifica. A tal proposito, INAIL dispone già dell’applicativo software (CIVA) che assolve la funzione di banca dati per le denunce degli impianti elettrici e per le verifiche periodiche di altre attrezzature (apparecchi di sollevamento ed a pressione) e che potrebbe facilmente essere implementata per la funzione di banca dati digitale delle verifiche degli impianti elettrici.

Il DPR 462/01 sancisce l’obbligo da parte di qualsiasi datore di lavoro di effettuare le verifiche periodiche dell’impianto di messa a terra della propria attività da parte di un organismo di ispezione abilitato dal Ministero delle Attività Produttive.

La periodicità dell’effettuazione delle verifiche è biennale per gli impianti in ambienti a maggior rischio in caso d’incendio, cioè quegli impianti che in caso di incendio comportano rischi più elevati al personale per la difficoltà di deflusso o per le caratteristiche del materiale stoccato all’interno dell’attività. Hanno inoltre periodicità biennale i locali ad uso medico, i cantieri edili e gli ambienti con pericolo d’esplosione. Tutti le altre attività hanno periodicità quinquennale.

Fonte: alpiassociazione

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