Il D.Lgs. 162/2019, cosiddetto Milleproroghe, istituisce all’interno dell’Inail una banca dati per la trasmissione digitale delle verifiche periodiche.
L’Articolo 36 “Informatizzazione INAIL” del Decreto Milleproroghe, introduce importanti modifiche al DPR 462/01 per le verifiche degli impianti elettrici:
- Al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n.462, dopo l’articolo 7 è aggiunto il seguente: Art. 7-bis (Banca dati informatizzata, comunicazione all’INAIL e tariffe). – 1. Per digitalizzare la trasmissione dei dati delle verifiche, l’INAIL predispone la banca dati informatizzata delle verifiche.
- Il datore di lavoro comunica tempestivamente all’INAIL, per via informatica, il nominativo dell’organismo che ha incaricato di effettuare le verifiche di cui all’articolo 4, comma 1, e all’articolo 6, comma 1.
- Per le verifiche di cui all’articolo 4, comma 1, e all’articolo 6, comma 1, l’organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro corrisponde all’INAIL una quota, pari al 5 per cento della tariffa definita dal decreto di cui al comma 4, destinata a coprire i costi legati alla gestione ed al mantenimento della banca dati informatizzata delle verifiche.
- Le tariffe per gli obblighi di cui all’articolo 4, comma 4, e all’articolo 6,comma 4, applicate dall’organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro, sono individuate dal decreto del presidente dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) 7 luglio 2005.
L’Inail dovrà, quindi, predisporre un sistema informatico per la raccolta dei dati relativa alle verifiche di cui al DPR 462/01 tramite il quale i datori di lavoro dovranno trasmettere il nominativo dell’organismo cui hanno affidato la verifica. A tal proposito, INAIL dispone già dell’applicativo software (CIVA) che assolve la funzione di banca dati per le denunce degli impianti elettrici e per le verifiche periodiche di altre attrezzature (apparecchi di sollevamento ed a pressione) e che potrebbe facilmente essere implementata per la funzione di banca dati digitale delle verifiche degli impianti elettrici.
Il DPR 462/01 sancisce l’obbligo da parte di qualsiasi datore di lavoro di effettuare le verifiche periodiche dell’impianto di messa a terra della propria attività da parte di un organismo di ispezione abilitato dal Ministero delle Attività Produttive.
La periodicità dell’effettuazione delle verifiche è biennale per gli impianti in ambienti a maggior rischio in caso d’incendio, cioè quegli impianti che in caso di incendio comportano rischi più elevati al personale per la difficoltà di deflusso o per le caratteristiche del materiale stoccato all’interno dell’attività. Hanno inoltre periodicità biennale i locali ad uso medico, i cantieri edili e gli ambienti con pericolo d’esplosione. Tutti le altre attività hanno periodicità quinquennale.
Fonte: alpiassociazione