L’articolo 1 del decreto legge 23 febbraio 2020 n.6 emana misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19 nei comuni o nelle aree in cui risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica. Tra le misure da adottare:
- Divieto di allontanamento dal comune o dall’area interessata da parte di tutti gli individui comunque presenti nel comune o nell’area;
- Divieto di accesso al comune o all’area interessata;
- Sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso;
- Sospensione di servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado;
- Sospensione di servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;
- Sospensione dei viaggi d’istruzione organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale d’istruzione, sia sul territorio nazionale sia all’estero;
- Sospensione delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale;
- Applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva di individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusa;
- Previsione dell’obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente del territorio;
- Chiusura di tutte le attività commerciali, esclusi gli esercizi commerciali per l’acquisto di beni di prima necessità;
- Chiusura o limitazione dell’attività degli uffici pubblici e dei servizi pubblici;
- Previsione che l’accesso ai servizi pubblici essenziali sia condizionato all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale;
- Limitazione all’accesso o sospensione dei servizi di trasporto di merci e di persone terrestre, aereo, ferroviario, marittimo;
- Sospensione delle attività lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità e di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare;
- Sospensione o limitazione dello svolgimento delle attività lavorative nel comune o nell’aerea interessata.
ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE N.1 REGIONE SICILIA 25 FEBBRAIO 2020
Attendendosi a tutte le misure di sicurezza elencate nel Decreto Legge 23 febbraio 2020 n.6, il Presidente della Regione Siciliana ordina, tra le altre, le seguenti misure di informazione e prevenzione:
- Le scuole di ogni ordine e grado, le università, gli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni devono esporre presso gli ambienti aperti al pubblico le informazioni sulle misure di prevenzione rese note dal Ministero della salute;
- Nelle pubbliche amministrazioni, in particolare nelle aree di accesso a strutture del Servizio sanitario, devono essere messe a disposizione soluzioni disinfettanti per il lavaggio delle mani;
- Le aziende di trasporto pubblico locale devono adottare interventi straordinari di pulizia dei mezzi;
- Chiunque abbia fatto ingresso in Italia negli ultimi 14 giorni dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico è tenuto a comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente;
- Ricevuta la segnalazione l’operatore di Sanità Pubblica contatta telefonicamente e assume informazioni, il più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nel 14 giorni precedenti ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;
- L’operatore di Sanità Pubblica informa dettagliatamente l’interessato sulle misure da adottare;
- L’operatore di Sanità Pubblica informa il medico di medicina generale/pediatra di libera scelta da cui il soggetto è assistito;
- In caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l’assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata a INPS, datore di lavoro, e medico curante in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena, specificando la data di inizio e fine;
- Allo scopo di massimizzare l’efficacia del protocollo occorre applicare le seguenti misure:
- Mantenimento dello stato di isolamento per 14 giorni dall’ultima esposizione;
- Divieto di contatti sociali;
- Divieto di spostamenti e/o viaggi;
- Obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza.
- In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:
- Avvertire immediatamente l’operatore di Sanità Pubblica;
- Indossare la mascherina chirurgica e allontanarsi dagli altri conviventi;
- Rimanere nella sua stanza con la porta chiusa garantendo un’adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale.
In seguito ai tre casi di persone infette da COVID-19 a Palermo, il Presidente della Regione Sicilia ha emesso una seconda ordinanza:
ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE REGIONE SICILIA N.2 26 FEBBRAIO 2020
“Dalla data di adozione della presente ordinanza e fino al 2 marzo 2020 è disposta sul territorio della provincia di Palermo l’effettuazione di pulizia e disinfezione straordinarie degli asili nido e delle scuole di ogni ordine e grado, inclusi gli Enti di formazione esercenti l’attività educativa in regime di obbligo scolastico, con inibizione all’accesso degli studenti.
I Dirigenti scolastici hanno il compito di disciplinare le modalità di utilizzazione del personale docente e degli ATA all’interno degli istituti scolastici sulla base delle esigenze di servizio e degli effettivi fabbisogni. La pulizia straordinaria accurata deve interessare tutte le superfici di possibile contatto, le maniglie delle porte, delle finestre, i rubinetti e i pulsanti di scarico dei servizi igienici”.
I Comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio (cosiddetti “zone rosse”) sono:
Regione Veneto: Vo’ (PD)
Regione Lombardia: Castiglione d’Adda, Codogno, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo, San Fiorano (LO)
Gli individui che dal 1°febbraio 2020 sono transitati ed hanno sostato nei suddetti Comuni sono obbligati a comunicare tale circostanza al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda sanitaria competente per territorio ai fini dell’adozione di ogni misura necessaria e NON dovranno recarsi presso studi medici o ospedali ma chiamare il medico di famiglia, il 112 o il numero 1500 e attendere indicazioni.
COMPORTAMENTI DA SEGUIRE
- Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o con gel a base alcolica per almeno 30 secondi;
- Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- Non toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani non lavate;
- Coprire bocca e naso con fazzoletti monouso o con il gomito flesso quando si starnutisce o tossisce;
- Non prendere farmaci antivirali né antibiotici senza la prescrizione del medico;
- Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si assistono persone malate;
- I prodotti Made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi;
- Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo Coronavirus;
- In caso di dubbi non recarsi al pronto soccorso ma chiamare il medico di famiglia e seguire le indicazioni.