Il Decreto Legislativo 81/08 negli articoli 66 e 121, definisce l’“ambiente confinato” come un luogo totalmente o parzialmente chiuso, che non è stato progettato e costruito per essere occupato in permanenza da persone ma che, all’occasione, può essere occupato temporaneamente per l’esecuzione di interventi lavorativi come l’ispezione, la manutenzione o la riparazione, la pulizia, l’installazione di dispositivi tecnologici. L’ambiente confinato è un luogo caratterizzato da limitate aperture di accesso e da una ventilazione naturale sfavorevole, in cui il pericolo di morte o di infortunio grave è molto elevato, a causa della presenza di sostanze, agenti chimici o condizioni di pericolo.
Alcuni spazi confinati sono facilmente identificabili per la presenza di aperture di dimensioni ridotte: serbatoi, pozzi, pozzi neri, reti fognarie ecc. Altri tipi di spazi confinati, non altrettanto facili da identificare ma ugualmente pericolosi, potrebbero essere: cisterne aperte, vasche, camere di combustione all’interno di forni, tubazioni, ambienti con ventilazione insufficiente o assente. Alcuni ambienti, infatti, possono comportarsi da spazi confinati durante lo svolgimento delle attività lavorative cui sono adibiti o durante la loro costruzione, fabbricazione o successiva modifica.
Successivamente al D.Lgs 81/08 è stato varato il Decreto del Presidente della Repubblica del 14 Settembre 2011, un Regolamento che contiene le norme necessarie alla qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati. Le attività nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati possono essere esercitate esclusivamente da coloro che posseggono i requisiti necessari specifici previsti dal D.P.R. 177/11.
I lavoratori delle aziende o autonomi che operano in questi luoghi devono essere muniti di adeguati DPI e devono essere ben informati e formati sugli spazi confinati e sui pericoli ad essi connessi. Occorre, dunque, effettuare un’attenta valutazione dei rischi e una sorveglianza sanitaria.
Tra i fattori di rischio riscontrabili in un ambiente confinato ci sono:
- Configurazione dello spazio e delle vie di uscita;
- Carenza di ossigeno;
- Presenza di sostanze tossiche o nocive, infiammabili o comburenti.
Il rischio più insidioso, negli ambienti confinati, è quello dell’asfissia anossica, che deriva da sostanze come i gas inerti, che sono comunemente presenti in natura, non sono classificati come pericolosi e quindi non assoggettati al dispositivo di comunicazione del pericolo. Un errore nell’identificazione o nella valutazione del potenziale pericolo può avere conseguenze fatali.
Prima di effettuare lavori in luoghi confinati, il datore di lavoro, come prima cosa deve valutare se sia possibile o meno evitare di far entrare le persone in tali spazi attraverso una giusta e opportuna valutazione dei rischi correlati alle attività da svolgere, al fine di decidere quali misure siano necessarie a garantire la sicurezza dei lavoratori.
Nella maggior parte dei casi, per una corretta valutazione dei rischi, si dovranno prendere in considerazione:
- Il tipo di attività;
- Il tipo di ambiente di lavoro;
- I materiali e le attrezzature usati;
- L’idoneità degli addetti;
- Le soluzioni da adottare per interventi d’emergenza.
E’ necessario che il lavoro in ambienti confinati sia autorizzato mediante un apposito modulo autorizzativo, nel quale sono anche individuate le figure coinvolte, assicurarsi di disporre di adeguate procedure operative e prevedere adeguate soluzioni di emergenza, prima dell’inizio dei lavori.
Per predisporre le procedure operative è utile una lista dei punti da controllare:
- Nomina di un supervisore, preposto;
- Idoneità del personale;
- Isolamento meccanico ed elettrico dei dispositivi eventualmente presenti nel caso in cui questi possano essere azionati inavvertitamente;
- Pulizia preventiva degli spazi;
- Verifica delle dimensioni dell’apertura di accesso;
- Efficienza della ventilazione e monitoraggio della qualità dell’aria;
- Uso di respiratori nel caso in cui l’aria non possa essere resa respirabile a causa della presenza di gas, fumi o vapori, o a causa dell’assenza di ossigeno;
- Predisposizione per le misure d’emergenza;
In caso di incidente, gli addetti ai lavori potrebbero essere esposti ad un serio ed immediato pericolo. Risulta quindi di fondamentale importanza stabilire misure efficaci per la segnalazione dell’emergenza e per lo svolgimento delle operazioni di soccorso. Le misure d’emergenza variano a seconda del rischio.
Sotto il manuale illustrato per lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati ai sensi dell’art. 3, comma 3, del DPR 177/2011 stilato dall’INAIL nel 2013.