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DUVRI: FINALITA’ E ATTUAZIONE

Il D.Lgs. 81/08 impone al datore di lavoro di elaborare un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale previsione è stata introdotta nell’ordinamento giuridico italiano dalla legge n. 123 del 2007, allo scopo di potenziare le misure di cooperazione e coordinamento nell’ambito degli appalti non edili.

La norma individua e puntualizza gli obblighi del datore di lavoro nei contratti di appalto e stabilisce che lo stesso non può rispondere dei rischi propri dell’impresa appaltatrice o del lavoratore autonomo. La normativa di riferimento contenuta all’articolo 26 del D.Lgs. n. 81/08 specifica l’obbligo di informare dettagliatamente gli appaltatori e/o i lavoratori autonomi dei rischi specifici dell’appalto e di gestire con essi le più idonee misure di cooperazione e coordinamento. Tali disposizioni sono presenti anche nell’articolo 26 del “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro, dove è stato inserito il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza delle lavorazioni, noto come DUVRI.

Il DUVRI va distinto dal DVR, poiché ha una finalità di gestione delle interferenze dei lavori affidati a terzi e non di valutazione dei rischi del lavoro propri delle imprese coinvolte (le quali, ovviamente, devono avere il proprio DVR). I rischi delle lavorazioni del personale del datore di lavoro committente e di quelli del datore di lavoro dell’impresa appaltatrice vanno considerati nei rispettivi DVR.

Il DUVRI non è espressione di una completa valutazione dei rischi ma dovrà considerare i rischi interferenziali del lavoro e, soprattutto, indicare quali misure siano necessarie per gestire tale interferenza e la sua mancata redazione da parte non solo del datore di lavoro ma anche del dirigente o di altri soggetti è sanzionata.

A fini prevenzionistici e per evitare possibili responsabilità, bisognerà trovare il modo non solo di permettere che i lavori, servizi e forniture siano svolti per mezzo di un contratto che abbia tra gli allegati il DUVRI ma che esso sia in grado di costituire la formalizzazione di una procedura di identificazione condivisa di misure di cooperazione e coordinamento nei lavori affidati a terzi, efficace a fini prevenzionistici.

Cosa è l’interferenza? “Circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell’appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti”. Sebbene il personale della ditta appaltatrice operi autonomamente nell’ambito del luogo di lavoro della ditta appaltante, deve esser messo in condizione di conoscere preventivamente, a cura della appaltante, i rischi cui può andare incontro in quel luogo di lavoro con riferimento, ovviamente, all’attività lavorativa che deve svolgere.

L’articolo 26 del D.Lgs. n. 81/08, individua nel datore di lavoro che affida i lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, il referente soggettivo degli obblighi che la medesima disposizione introduce, al fine di far fronte al rischio interferenziale, ovvero quel rischio che si determina per il solo fatto della coesistenza in un medesimo contesto di più organizzazioni, ciascuna delle quali facente capo a soggetti diversi.

È possibile escludere preventivamente la predisposizione del DUVRI nei seguenti casi:

  • fornitura senza installazione, salvo i casi in cui siano necessarie attività o procedure suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa, come per esempio la consegna di materiali e prodotti nei luoghi di lavoro o nei cantieri;
  • servizi per i quali non è prevista l’esecuzione all’interno della stazione appaltante;
  • servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante;
  • mere forniture di materiali o attrezzature;
  • lavori o servizi la cui durata sia inferiore a cinque uomini al giorno, sempre che essi non comportino rischi di incendio elevato, derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza di rischi particolari.

Le disposizioni dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 81/08 vanno integrate con le pertinenti previsioni in materia di Coronavirus. In particolare, vanno fornite anche ai lavoratori delle imprese “terze” informazioni complete sulle procedure anti-contagio da seguire nei luoghi di lavoro dell’appalto:

  • se l’azienda committente decide per la rilevazione della temperatura, essa deve riguardare anche il personale dell’appaltatrice e degli eventuali subappaltatori e/o i lavoratori autonomi;
  • per l’accesso di fornitori esterni occorre individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti;
  • per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro;
  • il “datore di lavoro committente” deve informare dettagliatamente l’appaltatore rispetto alle procedure anti-contagio.

Il DUVRI dovrà essere integrato con le misure necessarie a garantire la riduzione al minimo dei soli rischi interferenziali come lo sfasamento temporale delle lavorazioni o la previsione di servizi sanitari ad uso esclusivo delle imprese e/o dei lavoratori autonomi. Per gli appalti in Titolo IV (lavori edili o di ingegneria civile) opereranno, invece, le regole anti-contagio del Protocollo “specifico” per i cantieri edili del 24 aprile 2020. In tale contesto le misure di gestione del Coronavirus saranno descritte nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC). Non si procederà, in questo caso, alla redazione del DUVRI poiché nei cantieri in cui esiste un PSC non va predisposto.

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