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STUDIOTRE

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FORMAZIONE DEI LAVORATORI SUI RISCHI CHIMICI

La normativa nazionale ed europea sottolinea spesso l’importanza della formazione dei lavoratori; l’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 recita ‘il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche’.  

Nonostante quanto indicato, però, si sono spesso attuati corsi di formazione generici, che non sempre affrontano tematiche riconducibili alle reali condizioni di lavoro. La formazione in materia di rischi chimici e cancerogeni è fondamentale per un lavoratore che lavora in un ambiente dove sono presenti queste sostanze.

Nel contributo “La formazione dei lavoratori sui rischi determinati da sostanze chimiche pericolose”, a cura di Norberto Canciani, si segnala che in molti casi l’erogazione dei corsi non comporta un efficace processo educativo, per questo la formazione non può considerarsi sufficiente e adeguata. 

Il pericolo che le sostanze chimiche pericolose possono causare alla salute dei lavoratori è spesso sottovalutato e soggetto a continue evoluzioni in rapporto alla nascita di nuovi prodotti e materiali come ad esempio le nanoparticelle o alle nuove scoperte sui danni che le sostanze possono provocare sulla salute e sull’ambiente.

Sul posto di lavoro sono presenti due fattori:

  1. l’agente chimico (legato al processo);
  2. le condizioni che possono portare il lavoratore nella sfera di azione dell’agente, legate alle modalità operative in condizioni normali e/o in emergenza

La valutazione del rischio avviene attraverso quattro fasi:

  • l’identificazione del pericolo;
  • la valutazione dei rischi;
  • la definizione dell’esposizione;
  • la stima dei danni che ne derivano.

Successivamente, il datore di lavoro deve garantire, attraverso le attività di formazione/addestramento (almeno le 12 ore specifiche previste dal comma 11 dell’articolo 37), che i lavoratori e i loro rappresentanti dispongano di:

  1. dati ottenuti attraverso la valutazione del rischio e ulteriori modifiche di essi;
  2. informazioni sugli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro;
  3. formazione ed informazioni su precauzioni ed azioni adeguate da intraprendere per proteggere loro stessi ed altri lavoratori sul luogo di lavoro;
  4. accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza messa a disposizione dal fornitore.

L’attività di formazione deve essere, quindi, riferita agli effettivi fattori di rischio presenti, individuati e adeguatamente valutati nell’ambito del processo di valutazione dei rischi. L’obiettivo iniziale e principale dell’attività di formazione sarà comprendere le informazioni contenute sulle etichette dei contenitori delle sostanze/miscele e acquisire la capacità di analizzare le 16 Sezioni riportate nella Scheda Dati di Sicurezza (SDS). Tali informazioni devono essere integrate da indicazioni sulle modalità comportamentali da assumere e sui DPI da adottare. 

L’attività di formazione ha, quindi, come altro obiettivo quello di fornire strumenti adeguati per lo svolgimento in sicurezza di tutti i compiti previsti dalle attività lavorative e considerare le anomalie possibili che possono verificarsi durante il lavoro, compresi i guasti delle attrezzature e degli impianti nonché potenziali situazioni di emergenza (incendio, terremoto). 

È poi da considerare l’aspetto riguardante le situazioni di emergenza che si possono verificare sulle diverse modalità di intervento ed è fondamentale garantire una corretta formazione specifica e non fornire informazioni generiche sul piano di emergenza. 

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