A seguito dell’introduzione innovativa dell’obbligo di valutazione del rischio, ormai risalente al ’94 (D.Lgs. 626/1994), le aziende hanno inizialmente cercato di farvi fronte bilanciando la necessità di comprendere il “nuovo obbligo”. Successivamente, negli anni a seguire si è manifestato un graduale “declino” della priorità dell’argomento con successiva perdita di valore del DVR, diventando obsoleto e poco conosciuto.
Intanto sono state introdotte numerose modifiche normative sul tema, illuminando punti fondamentali quali la valutazione di tutti i rischi, il coinvolgimento nella responsabilità per omessa o errata valutazione del RSPP, l’esatta interpretazione dell’obbligo di aggiornamento, la priorità dell’utilizzo del DVR nella formazione.
Oggi è necessario prendere atto che la valutazione del rischio (e il documento collegato) debba rappresentare il punto di partenza ed il centro della gestione della sicurezza del lavoro in azienda, finalizzata alla programmazione delle misure di protezione e prevenzione.
- Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è lo strumento attraverso il quale viene documentata tale attività che costituisce la base quindi della più generale organizzazione della prevenzione aziendale volta a salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ribadisce all’art. 17 l’obbligo della valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori a carico del Datore di Lavoro, con la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi avente caratteristiche e contenuti indicati nell’articolo 28.
Il Documento Valutazione Rischi è redatto a tale scopo e dovrà essere utilizzato come guida da tutti i soggetti facenti parte del sistema di sicurezza, al fine di applicare al meglio le necessarie misure di prevenzione e protezione in relazioni ai rischi presenti ed alle attività svolte.
Tutti sono tenuti alla piena osservanza ed applicazione delle misure di sicurezza riportate nel presente documento e tutti dovranno, in relazione al ruolo ricoperto, osservarle e contribuire alla loro attuazione.
- Il DVR è tenuto presso la Sede della società dei lavoratori ai quali si riferisce la valutazione dei rischi (come previsto dall’art. 29 del D.Lgs. 81/2008) e viene sottoposto a periodica revisione per assicurarne l’adeguatezza e l’efficacia nel tempo.
L’art. 29 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 ribadisce, inoltre, che la valutazione dei rischi debba essere aggiornata in occasione di: modifiche del processo produttivo, differente organizzazione del lavoro, diverso grado di evoluzione della tecnica o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.
Verrà inoltre rielaborata la valutazione dei rischi ogni qualvolta si introducano cambiamenti di tipo tecnico-organizzativo ed in generale ogni qualvolta vi siano variazioni di elementi (relativi a luoghi ed ambienti di lavoro, attrezzature, sostanze, attività) che possano modificare le tipologie ed i livelli di rischio.
In tutti i casi sopra indicati si dovrà procedere alla loro analisi e valutazione preliminarmente all’introduzione delle modifiche stesse, così da garantire il tempestivo aggiornamento delle valutazioni.
L’obiettivo del costante miglioramento del livello di salute e sicurezza di tutti i lavoratori può essere ottenuto solo attraverso il coinvolgimento di tutto il personale nel controllo dei rischi e nel miglioramento continuo dell’organizzazione.
Il Documento Valutazione dei Rischi si prefigge innanzi tutto i seguenti scopi: - rappresentare la sintesi di un’attività di raccolta di informazioni e di analisi condotta con la partecipazione e il
- contributo dei soggetti che operano a vario titolo in azienda;
- costituire uno strumento di comunicazione delle responsabilità e dei compiti per la sicurezza a tutti i livelli dell’organizzazione;
- fornire indicazioni programmatiche per lo sviluppo della partecipazione di tutto il personale alle iniziative per il miglioramento della sicurezza.