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NUOVE LINEE GUIDA VIDEOSORVEGLIANZA

Il Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (EDPB), il 29 gennaio 2020, ha adottato le nuove linee guida n.3/2019 in materia di trattamento di dati personali mediante impianti di videosorveglianza.

L’utilizzo intenso di sistemi di videosorveglianza rischia di condizionare il comportamento degli individui: gli impianti di videosorveglianza, infatti, possono suscitare sia un senso di maggior sicurezza, sia il timore di limiti alla libertà e altri diritti fondamentali.

Per tale motivo diventa necessario per i DPO e i Titolari del trattamento garantire sempre più l’adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate in grado di garantire la liceità dei trattamenti nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

Le linee guida NON trovano applicazione nei casi in cui l’impianto di videosorveglianza sia utilizzato da persone fisiche nell’ambito della propria vita domestica.

Occorre fornire idonea informativa agli interessati sull’esistenza di un impianto di videosorveglianza, sia mediante un’informativa di primo livello sotto forma di “vignetta”, informativa breve, sia mediante un’informativa estesa.

La nuova vignetta predisposta dall’EDPB consente di conoscere in anticipo quali dati personali vengono trattati entrando nel raggio di azione delle videocamere. Per maggior trasparenza il Comitato suggerisce di inserire nella stessa un QR code o un indirizzo web che rinvii all’informativa estesa dove saranno disponibili tutte le altre informazioni richieste dal GDPR. Il Comitato conferma poi che i dati trattati dovranno essere conservati per il periodo strettamente necessario per le finalità – esplicite, determinate, legittime – perseguite e riportate nell’informativa.

Il Comitato individua tale fondamento nel legittimo interesse (art. 6 comma 1, lett. F GDPR) che deve sempre essere oggetto di bilanciamento (LIA) o nella sussistenza di un interesse pubblico (art. 6, comma 1 lett. e GDPR); il consenso dell’interessato invece si conferma base giuridica residuale.

Il Comitato conferma infine la possibilità di utilizzare impianti di videosorveglianza per il trattamento di dati particolari, purché vi sia un’adeguata base giuridica.

Dopo la pubblicazione delle presenti linee guida, nessun titolare del trattamento può permettersi un impianto di videosorveglianza non conforme al GDPR.

Per l’Italia resta sempre valido il provvedimento del Garante dell’8 aprile 2010, che dovrà essere aggiornato ai dettami del GDPR dal nuovo Collegio.

Fonte: laborproject.it

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