Via Dante, 112

Ragusa, RG

0932 626321

info@studio3job.it

APERTURA AL PUBBLICO Martedì e Giovedì: 15:00 - 18:00

STUDIOTRE

STUDIOTRE

RADIAZIONI IONIZZANTI: NUOVO TESTO UNICO DI RIFERIMENTO

Il Decreto Legislativo 101 del 31 luglio 2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 201 e stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti. La precedente normativa di riferimento in tale materia, il D.Lgs. 230/95, ha subito nel tempo diverse modifiche e integrazioni per adeguare la legislazione nazionale a quella europea.

La radioprotezione non può prescindere dal rispetto dei principi comuni della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

L’articolo 107 del D.Lgs. 101/20 estende l’ambito di applicazione a tutti i lavoratori, mentre il precedente D.Lgs. 230/95, all’articolo 59, conteneva il riferimento ai soli “lavoratori subordinati o ad essi equiparati”. L’articolo 108 definisce come obbligo non delegabile del Datore di Lavoro la nomina di un Esperto di Radioprotezione (ERP), il quale dovrà fornire indicazioni in merito alla valutazione preventiva del rischio che dovrà essere acquisita e sottoscritta dal datore di lavoro.

L’ERP deve, inoltre, fornire al datore di lavoro indicazioni affinché adotti misure di sicurezza e protezione idonee ad attuare il principio di ottimizzazione alla luce del Titolo I. Uno degli strumenti che si utilizzano per definire la gamma di opzioni nel processo di ottimizzazione è il valore di dose individuale che non deve essere superato in fase di progettazione, detto appunto “vincolo di dose”, e che deve essere inferiore al limite di legge. Il vincolo di dose è proposto dall’esercente o dal datore di lavoro, su indicazione dell’ERP, sotto la supervisione dell’autorità competente, ad esempio il Ministero dello sviluppo economico o il Prefetto, che valutano la corretta applicazione del principio di ottimizzazione.

Il datore di lavoro è anche l’uncico responsabile dell’individuazione di un appropriato vincolo di dose per la protezione della popolazione poiché l’ERP ha soltanto il compito di esprimere pareri e fornire una consulenza. Infine, rimane valido tutto il sistema della sicurezza che comprende anche i Rappresentanti dei

Il D.Lgs. 101/20 approfondisce, nel Titolo IV, la protezione dalle sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti, stabilendo le norme fondamentali di sicurezza per i lavoratori soggetti a esposizione professionale a questo agente. In tale contesto lo strumento operativo introdotto è il livello di riferimento, cioè un valore “al di sopra del quale non è appropriato consentire le esposizioni”.

Il Capo I del Titolo IV riguarda l’esposizione al radon sia negli ambienti di lavoro che negli ambienti di vita e fissa il livello di riferimento a una concentrazione media annua di attività di radon in aria pari a 300 Bq/m3 (notevolmente ridotta rispetto al valore di 500 Bq/m3 previsto nel D.Lgs. 230/95). Relativamente agli ambienti di lavoro, le disposizioni del Capo I si applicano alle attività svolte in locali sotterranei, negli stabilimenti termali, nei luoghi di lavoro seminterrati e al piano terra se ubicati in aree prioritarie, oppure in specifiche tipologie di luoghi di lavoro da individuare nel Piano d’azione nazionale radon. Laddove le misure correttive non siano state efficaci, l’esercente deve effettuare, avvalendosi di un ERP, la valutazione delle dosi efficaci annue, che, se superiori a 6 mSv/anno, comportano l’applicazione di tutte le disposizioni per la protezione dei lavoratori previste nel Titolo XI (classificazione, sorveglianza sanitaria, ecc.).

Il Capo II del Titolo IV disciplina le pratiche che implicano l’impiego di materiali contenenti radionuclidi di origine naturale. L’esposizione alle radiazioni di origine naturale è trattata come una pratica con radiazioni, fino a che l’esercente non dimostri il contrario. Gli esercenti di questo tipo di attività hanno l’obbligo di procedere alla misurazione della concentrazione di attività sui materiali presenti nel ciclo produttivo e sui residui derivanti dall’attività lavorativa entro dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto o dall’inizio della pratica.

Il Capo III del Titolo IV disciplina le attività lavorative che comportano l’esposizione alla radiazione cosmica: le disposizioni previste non differiscono dai corrispondenti contenuti di cui al precedente D.Lgs. 230/95. Il limite di dose equivalente al cristallino è stato notevolmente ridotto, da 150 mSv/anno a 20 mSv/anno per i lavoratori e da 20 mSv/anno a 15 mSv/anno per la popolazione, mentre il limite di dose efficace è rimasto invariato. Per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria, il D. Lgs. 101/20 prevede che sorveglianza di tutti i lavoratori esposti sia assicurata dal datore di lavoro mediante un medico autorizzato, senza più prevedere il medico competente per i lavoratori esposti di categoria B come nel D.Lgs. 230/95. Il medico autorizzato può inoltre richiedere che la sorveglianza prosegua anche dopo l’esposizione e informa il lavoratore stesso riguardo all’opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa.

Condividi questo articolo