La circolare del Ministero della Salute del 24 Settembre 2020, fornisce chiarimenti in merito agli attestati di guarigione da COVID-19 o da patologia diversa da COVID-19 per alunni/personale scolastico.
In particolare, le indicazioni riguardano quattro scenari, che concorrono a definire un “caso sospetto”, anche sulla base della valutazione del medico curante (Pediatra Libera Scelta/ Medico Medicina Generale):
a) caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o sintomatologia compatibile con COVID-19, in ambito scolastico;
b) caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o sintomatologia compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio;
c) caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o sintomatologia compatibile con COVID-19, in ambito scolastico;
d) caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37.5°C o sintomatologia compatibile con COVID-19, al proprio domicilio.
Alunno/operatore scolastico positivo al test diagnostico per SARS-CoV-2
Se il test risulta positivo, si notifica il caso al Dipartimento di Prevenzione (DdP) che avvia la ricerca dei contatti e indica le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione secondo i criteri vigenti. Attualmente le indicazioni scientifiche prevedono l’effettuazione di due tamponi (test di biologia molecolare) a distanza di 24 ore l’uno
dall’altro con un contestuale doppio negativo, cui potrà conseguire la conclusione dell’isolamento e l’inserimento in comunità. L’alunno/operatore scolastico rientrerà a scuola con attestazione di
avvenuta guarigione e nulla osta all’ingresso o rientro in comunità.
Alunno/operatore scolastico negativo al test diagnostico per Covid-19
Se il test diagnostico è negativo, il pediatra o il medico curante, valuta il percorso clinico/diagnostico più appropriato (eventuale ripetizione del test) e comunque l’opportunità dell’ingresso a scuola. In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, la persona rimarrà a casa fino a guarigione
clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG.
Alunno od operatore scolastico convivente di un caso accertato
Qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso accertato, esso, su valutazione del DdP sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell’alunno in quarantena), non necessitano di quarantena.
Attestazione di nulla osta all’ingresso o rientro in comunità dopo assenza per malattia
In caso di test diagnostico per SARS-CoV-2 con esito positivo, il PLS\MMG, dopo aver preso in carico il paziente ed aver predisposto il corretto percorso diagnostico\terapeutico predispone, dopo la conferma di avvenuta guarigione, con l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno
dall’altro con risultati negativi, “Attestazione di nulla osta all’ingresso o al rientro in comunità”.
In caso di patologie diverse da COVID-19, con tampone negativo, il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà un’attestazione che l’alunno/operatore scolastico può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico/terapeutico e di prevenzione per COVID-19, come disposto da documenti nazionali e regionali.
Qui la circolare integrale.