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RLST

STUDIOTRE* offre il servizio RLST attraverso l’adesione dell’azienda all’EBIL (Ente Bilaterale Lavoratori).

Per rendere maggiormente rilevante ed effettivo il ruolo del RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) nelle imprese, indipendentemente dalla classe dimensionale, al RLST sono stati attribuiti gli stessi compiti e le medesime prerogative del RLS Aziendale, però da esercitarsi in riferimento a più aziende o unità produttive presenti sul medesimo territorio o nel medesimo comparto nelle quali non sia stato eletto o designato il RLS (Art. 48, co.1).

Il RLST è eletto o designato secondo le modalità previste dagli accordi collettivi a livello nazionale, interconfederale o di categoria che siano stati stipulati dalle associazioni di datori di lavoro e lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o, in assenza di essi, mediante decreto ministeriale.
Regole peculiari del RLST

  • il ruolo di RLST è incompatibile con qualunque altra funzione sindacale operativa (Art. 48 ultimo comma);
  • il nominativo del RLST è comunicato alle aziende dall’organismo paritetico di cui all’Art. 1, lett. ee) della legge o dal Fondo competente (ossia il Fondo istituito presso l’INAIL dall’Art. 52 della legge (comma 6);
  • il RLST può accedere ai luoghi di lavoro con il preavviso individuato dagli accordi collettivi, tenuto conto del carattere “esterno” del RLST; preavviso che non opera nel caso si sia verificato un infortunio grave;
  • il RLST può rivolgersi all’organismo paritetico citato o all’organo di vigilanza, di cui all’Art. 13 della normativa in esame (comma 7), qualora gli sia impedito l’accesso ai luoghi di lavoro nei termini concordati;
  • il RLST ha diritto ad una formazione peculiare determinata dalla specificità e delicatezza del ruolo secondo le modalità previste dal settimo comma dell’Art. 48 in esame.