Il Regolamento UE 2021/382, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 marzo 2021, modifica gli allegati I e II del Regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti.
In particolare, le modifiche riguardano:
➢ la gestione degli allergeni alimentari
➢ la ridistribuzione degli alimenti
➢ la cultura della sicurezza alimentare
La prima modifica apportata al regolamento riguarda gli allergeni alimentari, sostanze o ingredienti che, se ingeriti, possono determinare allergie o intolleranze nei consumatori, rappresentando un pericolo serio per le persone che soffrono di queste patologie. La loro gestione, affrontata durante la parte produttiva della filiera e durante l’intero processo produttivo, quindi, è fondamentale per garantire ai consumatori prodotti alimentari sicuri e idonei.
Il Regolamento UE 2021/382, nella parte A, sezione II, dell’allegato I, inserisce il punto 5 bis che specifica: «Le attrezzature, i veicoli e/o i contenitori utilizzati per la raccolta, il trasporto o il magazzinaggio di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze di cui all’allegato II del Regolamento (UE) n. 1169/2011 non devono essere utilizzati per la raccolta, il trasporto o il magazzinaggio di alimenti che non contengono tali sostanze o prodotti a meno che tali attrezzature, veicoli e/o contenitori non siano stati puliti e controllati almeno per verificare l’assenza di eventuali residui visibili di tali sostanze o prodotti».
La seconda modifica apportata dal Regolamento UE 2021/382 si sofferma sulla sostenibilità, introducendo il punto V bis e il punto XI bis. La Commissione europea ha promosso già negli anni scorsi strategie di sostenibilità, con lo scopo di impattare positivamente il futuro dell’ambiente. Uno dei principali approcci che caratterizzano il cosiddetto Green Deal europeo è la strategia Farm to Fork, dal produttore al consumatore. Tra i vari elementi considerati dal Green Deal c’è lo spreco alimentare. La riduzione degli sprechi alimentari è un punto cruciale della strategia di sostenibilità.
Il punto V bis recita: «Gli operatori del settore alimentare possono ridistribuire alimenti a fini di donazione alimentare alle seguenti condizioni:
- devono verificare sistematicamente che gli alimenti sotto la loro responsabilità non siano dannosi per la salute e siano adatti al consumo umano conformemente all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 178/2002. Se l’esito della verifica effettuata è soddisfacente, gli operatori del settore alimentare possono ridistribuire gli alimenti conformemente al punto 2:
1. per gli alimenti ai quali si applica una data di scadenza, prima della scadenza di tale data;
2. per gli alimenti ai quali si applica un termine minimo di conservazione, fino a tale data e successivamente;
3. per gli alimenti per i quali non è richiesto un termine minimo di conservazione, in qualsiasi momento.
- devono valutare se gli alimenti non siano dannosi per la salute e siano adatti al consumo umano tenendo conto dei seguenti elementi:
1. il termine minimo di conservazione o la data di scadenza, assicurandosi che la durata di conservazione residua sia sufficiente per consentire la sicurezza della ridistribuzione e dell’uso da parte del consumatore finale;
2. l’integrità dell’imballaggio, se opportuno;
3. le corrette condizioni di magazzinaggio e trasporto, compresi i requisiti applicabili in materia di temperatura;
4. la data di congelamento;
5. le condizioni organolettiche;
6. la garanzia di rintracciabilità, nel caso di prodotti di origine animale.»
L’ultima modifica apportata dal Regolamento UE 2021/382 riguarda la cultura della sicurezza alimentare, necessaria affinché ogni attore della filiera comprenda l’importanza del proprio impegno a fornire alimenti salubri, sicuri e idonei.
Dopo il capitolo XI è inserito il capitolo XI bis, che recita: «Gli operatori del settore alimentare devono istituire e mantenere un’adeguata cultura della sicurezza alimentare e fornire prove che la dimostrino, rispettando i requisiti seguenti:
- impegno da parte della dirigenza e di tutti i dipendenti alla produzione e alla distribuzione sicure degli alimenti;
- ruolo guida nella produzione di alimenti sicuri e nel coinvolgimento di tutti i dipendenti in prassi di sicurezza alimentare;
- consapevolezza, da parte di tutti i dipendenti dell’impresa, dei pericoli per la sicurezza alimentare e dell’importanza della sicurezza e dell’igiene degli alimenti;
- comunicazione aperta e chiara tra tutti i dipendenti dell’impresa, nell’ambito di un’attività e tra attività consecutive, compresa la comunicazione di deviazioni e aspettative;
- disponibilità di risorse sufficienti per garantire la manipolazione sicura e igienica degli alimenti.
L’impegno da parte della dirigenza deve:
- garantire che i ruoli e le responsabilità siano chiaramente comunicati nell’ambito di ogni attività dell’impresa alimentare;
- mantenere l’integrità del sistema di igiene alimentare quando vengono pianificate e attuate modifiche;
- verificare che i controlli vengano eseguiti puntualmente e in maniera efficiente e che la documentazione sia aggiornata;
- garantire che il personale disponga di attività di formazione e di una supervisione adeguate;
- garantire la conformità con i pertinenti requisiti normativi;
- incoraggiare il costante miglioramento del sistema di gestione della sicurezza alimentare dell’impresa tenendo conto, ove opportuno, degli sviluppi scientifici e tecnologici e delle migliori prassi.
L’attuazione della cultura della sicurezza alimentare deve tenere conto della natura e delle dimensioni dell’impresa alimentare.»
Il presente regolamento entrerà in vigore il 24 marzo 2021, ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fonte: EUR-Lex