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SICUREZZA ALIMENTARE: LUOGO DI PROVENIENZA DELLE CARNI SUINE

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 6 agosto 2020 recante le disposizioni per l’indicazione obbligatoria del luogo di provenienza nell’etichetta delle carni suine trasformate.

Mentre sono esclusi dal Decreto tutti i prodotti oggetto di indicazioni geografiche protette, identificati dalle sigle DOP, IGP, sono comprese, invece, le carni suine macinate, separate meccanicamente e tutte le preparazioni di carne e prodotti a base di carne.

È obbligatorio che le etichette riportino le seguenti informazioni:

• Paese di nascita degli animali;

• Paese di allevamento degli animali;

• Paese di macellazione degli animai.

Con la dicitura “Origine” si intende che la carne proviene da suini nati, allevati e macellati nello stesso paese.

Se il paese di origine è ITALIA è possibile utilizzare la dicitura “100% italiano”. Se, invece, la carne di suini proviene da suini nati, allevati e macellati in uno o più Stati Membri della UE, le indicazioni riportano la dicitura “Origine: UE”.

Se invece le fasi avvengono in uno o più Stati non membri dell’Unione europea, l’indicazione dell’origine sarà “Origine: extra UE”.

L’articolo 1 contiene le definizioni di “carni di ungulati domestici”, “carni macinate”, “carni separate meccanicamente”, “prodotti a base di carne” e “preparazioni di carni”, rimandando, a tal fine, al regolamento (UE) n. 853/2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Nell’articolo 3 viene specificata l’indicazione del luogo di provenienza della carne suina deve essere apposta in etichetta nel campo visivo principale ed essere stampata in modo da risultare facilmente visibile e chiaramente leggibile, non deve essere in nessun modo nascosta, oscurata, limitata o separata da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire.

Il Decreto entrerà in vigore il 16 Novembre 2020.

Il Decreto completo pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

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