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SICUREZZA ANTINCENDIO NEI LUOGHI DI LAVORO

Attualmente il D.M. 10 marzo 1998 stabilisce i criteri per la valutazione del rischio incendi nei luoghi di lavoro, le misure di prevenzione e protezione da adottare e quelle organizzative e gestionali da attuare durante il normale esercizio dell’attività e in caso di incendio. A breve verrà sostituito da una nuova normativa in materia di sicurezza antincendio.

I Ministri dell’interno e del lavoro devono, infatti, adottare decreti nei quali sono definiti i criteri per individuare:

  • misure per evitare un incendio e limitarne le conseguenze;
  • misure precauzionali di esercizio;
  • metodi di controllo, manutenzione impianti e attrezzature antincendio;
  • criteri per la gestione delle emergenze;
  • caratteristiche del servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti degli addetti e la formazione.

Fino all’adozione di tali decreti si applica il DM 10 marzo 1998.

Principali figure professionali coinvolte.

Lavoratore: svolge attività lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, arte o professione.

Datore di lavoro: titolare del rapporto di lavoro o che ha la responsabilità in quanto esercita poteri decisionali e di spesa.

Dirigente: attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando;

Preposto: sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute controllando la corretta esecuzione dei lavoratori;

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP): designato dal datore di lavoro per coordinare il SPP;

Addetto al servizio di prevenzione e protezione (ASPP): fa parte del SPP e collabora con il RSPP;

Medico competente: nominato dal datore di lavoro con cui collabora ai fini della valutazione dei rischi e della sorveglianza sanitaria;

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS): eletto o designato per rappresentare i lavoratori.

L’Art. 46 del D.Lgs. 81/08 tratta la Prevenzione Incendi, diretta a conseguire, secondo criteri uniformi sul territorio nazionale, obiettivi di sicurezza per la vita umana, incolumità persone e tutela di beni e ambiente. Nei luoghi di lavoro devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e tutelare l’incolumità dei lavoratori. La vigilanza (Art. 13 D.Lgs. 81/08) sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla azienda sanitaria locale e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

La valutazione di tutti i rischi con elaborazione del DVR (Art. 28) è effettuata dal datore di lavoro. Il DVR deve contenere:

  • Relazione sulla valutazione di tutti i rischi;
  • Indicazione misure di prevenzione, protezione e DPI adottati;
  • Misure per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
  • Individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure;
  • Indicazione del RSPP, RLS, medico competente;
  • Individuazione mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono adeguata formazione e addestramento.

Il Codice di prevenzione incendi, emanato con il decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, ha introdotto una nuova modalità di valutazione del rischio di incendio che consente al professionista antincendio di raggiungere, attraverso molteplici soluzioni progettuali, gli obiettivi di sicurezza applicando una serie di misure di strategia antincendio finalizzate alla salvaguardia dei lavoratori dagli effetti dell’incendio, oltre che alla tutela dei beni. La reazione al fuoco dei materiali, trattata al capitolo S.1, è la prima misura di strategia indicata dal Codice ed è uno strumento prescrittivo di protezione passiva teso a limita­re l’innesco dei materiali e la propagazione dell’incendio. 

La normativa sulla reazione al fuoco è stata applicata fino ad oggi solamente nei luoghi più affollati quali cinema, teatri, discoteche, alberghi, scuole, centri commerciali, dove l’installazione di prodotti ignifughi come “materiali di arredamento” rappresenta un’importante misura di sicurezza finalizzata a rallentare lo sviluppo e la propagazione di un incendio e a garantire la disponibilità di un maggior tempo per l’esodo degli occupanti quando si sviluppa un incendio, prima che l’ambiente venga saturato da fumi e gas tossici e nocivi.

Con l’entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno 12 aprile 2019 è stata resa obbligatoria l’applicazione del Codice anche ad ambiti diversi, comportando una modifica nelle modalità di valutazione dei rischi di un’attività da parte del datore di lavoro e del RSPP i quali devono acquisire nuova consapevolezza nella scelta dei materiali per la realizzazione dei luoghi di lavoro.

Secondo il D.M. 26 giugno 1984, la classificazione italiana stabilisce che i materiali di classe 0 sono non combustibili mentre ai materiali di arredamento imbottiti (poltrone, divani, materassi) sono assegnate le classi 1 IM, 2 IM, 3 IM, 4 IM, 5 IM. 

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