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SICUREZZA DELLE MACCHINE: PONDERAZIONE DEL RISCHIO

L’Istituto elvetico per l’assicurazione e la prevenzione degli infortuni (Suva) ha elaborato un documento dal titolo “Valutare e ridurre i rischi. Metodo Suva per le macchine. Guida alla valutazione del rischio per i fabbricanti e i responsabili dell’immissione in commercio” nel quale viene descritta una procedura pratica per la valutazione e la riduzione del rischio, processi che sono previsti dalla Direttiva macchine per l’immissione in commercio di nuove macchine.

Il documento elaborato da Suva indica che la ponderazione del rischio consente:

  • di decidere quali situazioni pericolose richiedono un’ulteriore riduzione del rischio;
  • di individuare se la riduzione del rischio necessaria è stata ottenuta senza generare ulteriori pericoli o incrementare altri rischi.

Se sono previste misure di protezione “è necessario dimostrare che riducano effettivamente il rischio. Nel caso in cui permanga un rischio anche dopo l’attuazione delle misure di protezione (rischio residuo), ciò va documentato nella valutazione del rischio. Se vi sono situazioni pericolose con rischio estremamente basso, non è necessario ridurlo”. I rischi vanno documentati fornendo indicazioni su temperature superficiali tollerabili, valori limite per forza e pressione superficiale, ecc… ed indicando le norme pertinenti, nelle quali tali rischi sono citati come ragionevoli. 

Inoltre la ponderazione del rischio “deve assicurare che le norme pertinenti elencate siano rispettate o che il livello di sicurezza indicato in tali norme sia soddisfatto mediante altre misure di protezione”. Bisogna dunque verificare se per la macchina da valutare esiste una norma di tipo C. In caso contrario, è necessario applicare la norma di tipo A EN ISO 12100 ed eventualmente altre norme di tipo B supplementari.

Per garantire l’utilizzo delle norme elencate più recenti si può consultare la pubblicazione aggiornata dei titoli e dei riferimenti alle norme armonizzate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Nella suddetta si segnala che le norme armonizzate possono essere classificate in:

  • Norme di tipo A: forniscono i concetti fondamentali, la terminologia e i principi di progettazione che possono essere applicati a tutte le categorie di macchine. L’applicazione delle norme di tipo A, tuttavia, non è sufficiente a garantire la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute della Direttiva macchine;
  • Norme di tipo B: trattano specifici aspetti di sicurezza delle macchine applicabili a molte categorie di macchine così come determinati tipi di dispositivi di protezione utilizzati per molte categorie di macchine. L’applicazione delle specifiche delle norme di tipo B giustifica una presunzione di conformità per i requisiti essenziali della Direttiva macchine coperti da tali norme. Ciò vale però solo se da una norma di tipo C o dalla valutazione del rischio del fabbricante risulta che una soluzione tecnica definita dalla norma di tipo B è adeguata per la categoria o il modello di macchina considerati. L’applicazione delle norme di tipo B contenenti specifiche relative a componenti di sicurezza immessi separatamente in commercio comportano una presunzione di conformità solo per tali componenti di sicurezza;
  • Norme di tipo C: contengono specifiche per una particolare categoria di macchine”. Le specifiche delle norme di tipo C “prevalgono sulle specifiche delle norme di tipo A e B.

Nel documento Suva si indica, poi, che la riduzione del rischio è adeguata quando:

  • È stata eseguita una procedura di riduzione del rischio con il metodo dei tre stadi (1. misura di protezione integrata nella progettazione, 2. protezioni e misure di protezione complementari, 3. informazioni per l’uso).
  • Sono state prese in considerazione tutte le condizioni di funzionamento e le possibilità di intervento.
  • I pericoli sono stati eliminati o i rischi ridotti al livello più basso possibile.
  • I pericoli generati dalle misure di protezione adottate sono stati adeguatamente considerati.
  • Gli utilizzatori sono informati e avvertiti in merito ai rischi residui. Le misure di protezione adottate sono compatibili tra loro.
  • Sono state considerate anche le conseguenze che possono derivare dall’impiego di una macchina progettata per utilizzo professionale/industriale se utilizzata in un contesto diverso.
  • Le misure di protezione adottate non influenzano negativamente sulle condizioni di lavoro dell’operatore né sulla facilità d’uso della macchina”. 

Riguardo alla ponderazione del rischio il documento elvetico segnala, infine, che se per una macchina non vi è alcuna norma di tipo C, “la valutazione del rischio può essere effettuata anche confrontando i rischi di macchine simili purché si applichino i seguenti criteri:

  • La macchina simile è conforme alle norme di tipo C pertinenti.
  • L’uso previsto, il modo in cui entrambe le macchine sono progettate e costruite sono confrontabili.
  • I pericoli e gli elementi di rischio sono confrontabili.
  • Le specifiche tecniche sono confrontabili.
  • Le condizioni d’uso sono confrontabili”.

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