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STOP ALL’ATTIVITA’ D’IMPRESA SENZA DVR

Il DVR, ovvero il Documento di Valutazione dei Rischi, è un obbligo per le aziende italiane, rivolto a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori e l’adempimento della conformità legislativa. La sua mancata redazione comporta, oltre a sanzioni cha vanno da un minimo di 3.000 fino ad un massimo di 15.000 Euro di ammenda al datore di lavoro, lo stop all’attività d’impresa. L’azienda, cioè, è costretta a chiudere a meno che il documento che l’ispettore, in fase appunto di ispezione, richiede sia custodito in un altro luogo; in quel caso lo stop è solamente rinviato alle ore 12:00 del giorno seguente. Se entro tale termine il datore di lavoro non esibisce il DVR, dovrà chiudere l’attività.

Tutto ciò è stabilito dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro nella circolare n. 4/2021.

Le novità apportate dal Decreto Fiscale 146/21 indicano che il provvedimento di sospensione va adottato in caso di gravi violazioni e cioè:

  • Mancata elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi.
  • Mancata elaborazione del Piano di Emergenza.
  • Mancata elaborazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS).
  • Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale (DPI) contro le cadute dall’alto.
  • Mancata nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
  • Mancato aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro.
  • Mancata formazione e addestramento del personale dipendente e dei responsabili per la sicurezza e la prevenzione.

Quest’ultima violazione, precisa l’INL, si verifica quando è prevista la partecipazione del lavoratore sia ai corsi di formazione, sia all’addestramento. Tali circostanze ricorrono, in particolare, nelle seguenti ipotesi:

– utilizzo attrezzatura da lavoro;
– utilizzo di DPI appartenenti alla III categoria e dispositivi di protezione dell’udito;
– sistemi di accesso e posizionamento mediante funi;
– lavoratori e preposti addetti al montaggio, smontaggio, trasformazione di ponteggi;
– formazione e addestramento sulla movimentazione manuale dei carichi.


Per la revoca è necessario attestare il completamento di formazione e addestramento.

Il DVR deve essere predisposto entro 90 giorni dall’inizio di ciascuna unità produttiva e in ogni situazione in cui operi almeno un lavoratore, distinto dallo stesso datore, indipendentemente dalla tipologia contrattuale e dal compenso.

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