La valutazione dei rischi è la base dell’approccio europeo per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.
Se il processo di valutazione dei rischi, che costituisce il punto di partenza dell’approccio alla gestione della salute e sicurezza, viene condotto in maniera inadeguata o non viene realizzato affatto, è poco probabile che siano individuate o messe in atto misure preventive appropriate. La valutazione dei rischi è un processo dinamico, che consente alle aziende e alle organizzazioni di mettere a punto una politica proattiva di gestione dei rischi sul lavoro. Ogni anno milioni di persone nell’UE sono vittime di infortuni sul lavoro o subiscono gravi danni alla salute. Per questo è fondamentale che ogni azienda, di qualsiasi dimensione, effettui regolarmente una valutazione dei rischi adeguata che consiste nell’analisi di tutti i rischi pertinenti e nella successiva verifica dell’efficienza delle misure di sicurezza adottate. L’azienda dovrà poi stilare un documentando gli esiti della valutazione e provvedere regolarmente a una revisione dello stesso per garantire che rimanga aggiornato.
La norma comunitaria più importante in materia di valutazione dei rischi è rappresentata dalla direttiva quadro 89/391/CEE. Questa direttiva è stata recepita negli ordinamenti nazionali. Gli Stati membri, tuttavia, hanno il diritto di adottare delle disposizioni più rigorose per tutelare i propri lavoratori, per questo ogni paese ha una normativa specifica.
La Commissione europea ha elaborato importanti linee guida per aiutare gli Stati membri, i datori di lavoro e i lavoratori a ottemperare agli obblighi a loro derivanti in materia di valutazione dei rischi ai sensi della direttiva quadro 89/391/CEE.
Pericoli: Costituisce un pericolo tutto ciò che è potenzialmente in grado di arrecare danno (materiali di lavoro, apparecchiature, metodi o prassi di lavoro).
Rischi: Possibilità, elevata o ridotta, che qualcuno possa patire un danno da un determinato pericolo.
I rischi possono essere rappresentati anche da agenti biologici. Il nuovo Coronavirus di cui, purtroppo, si parla nelle ultime settimane, essendo un “nuovo” virus che può comportare danni anche gravi alla salute dell’uomo, costituisce un agente biologico che, in quanto tale, deve essere classificato all’interno delle quattro classi di appartenenza di tutti gli agenti biologici potenzialmente rischiosi per l’uomo (art. 268 D.Lgs. 81/08). I fattori che determinano l’appartenenza ad una specifica classe sono: l’infettività, la patogenicità, la virulenza e la neutralizzabilità.
L’obbligo per il Datore di lavoro di valutazione del rischio biologico ricorre qualora l’attività lavorativa comporti la possibile esposizione a un agente biologico, ossia qualsiasi microorganismo, anche se geneticamente modificato, che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni (artt. 266 e 267 D.Lgs. 81/2008).
E’ possibile scaricare il Vademecum realizzato da Ali (Lega delle autonomie locali italiane) sul Coronavirus, nel quale sono elencate le misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale stabilite dal DPCM del 9 marzo 2020 ed estese fino al 3 aprile 2020.
Fonte: Oira