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VALUTAZIONE DEI RISCHI. CORONAVIRUS E LUOGHI DI LAVORO: LE DIRETTIVE DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Il contagio conclamato in Italia del nuovo virus impone alle aziende l’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi (DVR) per la presenza del nuovo rischio biologico, nonché la fornitura dei dispositivi di protezione individuali.

Le indicazioni sul Coronavirus (CoVid-19) e luoghi di lavoro, riguardano in particolare quanti svolgono mansioni che li portano a contatto con il pubblico.

Il coronavirus rappresenta un nuovo rischio biologico che impone al datore di lavoro di tutelare i lavoratori. In collaborazione con il medico competente, quindi, deve procedere innanzitutto ad aggiornare il DVR, documento di valutazione rischi; quindi deve individuare le misure di prevenzione, tra cui la fornitura di DPI (dispositivi protezione individuale) e deve fornire adeguata formazione agli addetti al pronto soccorso e ai lavoratori. Tra le misure da adottare rientrano quelle indicate dal ministero della salute nella nota n. 1141/2020:

  1. Lavarsi frequentemente le mani;
  2. Porre attenzione all’igiene delle superfici;
  3. Evitare i contratti stretti e protratti con persone con sintomi simili a quelli influenzali;
  4. Non recarsi al pronto soccorso, in ospedale o dal medico in caso di sospetto contagio, ma attendere i servizi sanitari di pronto soccorso.

Per gestire le assenze forzate dei lavoratori, l’azienda può ricorrere a un periodo di cassa integrazione per “eventi di forza maggiore”. Il datore di lavoro deve affrontare lo stop alle attività. Questo può essere imposto dall’azienda stessa (in questo caso il lavoratore deve essere retribuito) oppure è il lavoratore che decide di non presentarsi a lavoro per paura del contagio (in questo caso, se non giustifica l’assenza, non ha diritto alla retribuzione) o ancora lo stop all’attività può essere imposto dall’alto, esempio dal Comune (in questo caso l’azienda non è tenuta a retribuire le assenze e le assenze non sono imputabili ai lavoratori).

In soccorso, in questo caso, può arrivare il contratto collettivo applicato in azienda, eventualmente contempli la possibilità per il lavoratore di fruire di permessi retribuiti in caso di eventi eccezionali. Il principio generale opera anche nel settore pubblico. Al fine di evitare la “perdita” al lavoratore, la contrattazione collettiva prevede, generalmente, la possibilità di fruire di permessi retribuiti o di recuperare il servizio non prestato.

I lavoratori autonomi, come i professionisti, non hanno adempimenti e incombenze da mettere in atto per affrontare l’emergenza del virus, essendo praticamente responsabili di loro stessi. Caso particolare riguarda i notai che, stando a una norma vecchia oltre un secolo, non hanno come difendersi: rischiano la destituzione, infatti, se abbandonano la sede (art. 142 della legge n. 89/1913).

Fonte: Italiaoggi

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