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VALUTAZIONE DEI RISCHI. RISCHIO ESPLOSIONE: ATEX E DOCUMENTO PROTEZIONE CONTRO LE ESPLOSIONI

Il Rischio Esplosione è solitamente associato ad un potenziale danno di elevata magnitudo: le esplosioni determinano gravi danni alle strutture e infortuni gravi e, talvolta, anche mortali per i lavoratori.

Nella Direttiva Europea 1999/92/CE del 16 dicembre 1999 sono indicate le prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere potenzialmente esplosive.


Per “atmosfera esplosiva si intende una miscela con l’aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri in cui, dopo accensione, la combustione si propaga nell’insieme della miscela incombusta” (D.Lgs. 81/08, art. 288)

La sicurezza nei luoghi di lavoro con pericolo di esplosione è regolamentata, a livello europeo, da due direttive comunemente denominate ATEX, acronimo che sta per “ATmosphères EXplosibles”.

Alcuni esempi di attività potenzialmente soggette alle disposizioni del Titolo XI del D.Lgs. 81/08 (rischio esplosione) sono:
– Alimentari: stoccaggio e lavorazione di cereali, farine, zucchero

– Industria farmaceutica
– Industria metallurgica
– Stoccaggi di carburante gassoso, liquido, solido. Depositi di gas naturale o di GPL
– Industria tessile: filatura

– Carrozzerie
– Distillerie, produzione di alcolici
– Produzione di profumi
– Falegnamerie, lavorazione del legno
– Industria chimica e petrolifera
– Impianti di compressione o decompressione di gas combustibili
– Produzione e stoccaggio di vernici, smalti, coloranti

Ai sensi dell’articolo 289, per prevenire le esplosioni il datore di lavoro ha l’obbligo di considerare le aree con rischio di esplosione, sulla base del DVR, e considerare le misure tecniche e organizzative adeguate alla natura dell’attività svolta.

Il datore di lavoro, inoltre, deve elaborare e tenere aggiornato un “documento sulla protezione contro le esplosioni” (art. 294 del D.Lgs. 81/08), dove si precisa in particolare:
a) che i rischi di esplosione sono stati individuati e valutati;
b) che saranno prese misure adeguate per raggiungere gli obiettivi del Titolo XI del D.Lgs. 81/08;
c) quali sono i luoghi che sono stati classificati nelle zone a rischio;
d) quali sono i luoghi in cui si applicano le prescrizioni minime di cui all’allegato L;
e) che i luoghi e le attrezzature di lavoro, compresi i dispositivi di allarme, sono concepiti, impiegati e mantenuti in efficienza tenendo nel debito conto la sicurezza;
f) che, ai sensi del Titolo III del D.Lgs. 81/08, sono stati adottati gli accorgimenti per l’impiego sicuro di attrezzature di lavoro.


Il “documento sulla protezione contro le esplosioni” è a tutti gli effetti parte integrante del documento di valutazione dei rischi di cui all’art.17 del D.Lgs. 81/08.

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