L’art. 17 del D.Lgs. 81/08 obbliga il datore di lavoro ad effettuare la valutazione dei rischi sul lavoro con la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) previsto dall’art. 28 dello stesso decreto.
Tra i rischi, quello di fulminazione, diretta ed indiretta.
La modalità per effettuare la stima del rischio di fulminazione dovuto a tutti i possibili effetti del fulmine su una struttura e/o su un impianto è descritta nella norma CEI EN 62305-2 (CEI 81-10/2) e prevede una specifica procedura di calcolo. L’applicazione di tale procedura di valutazione del rischio fulminazione è complessa ed articolata.
La norma CEI EN 62305-2 (CEI 81-10/2) definisce il rischio di fulminazione tollerabile (RT) come il massimo valore di rischio che può essere tollerato per la struttura. La valutazione del rischio fulminazione effettuata secondo la norma può portare a due conclusioni:
1) se il rischio fulminazione, calcolato per la specifica struttura, risulta minore del rischio tollerabile (RT), non è necessario procedere all’installazione di sistemi di protezione contro il fulmine e la struttura si definisce “auto protetta” dal rischio fulminazione;
2) se invece il rischio fulminazione totale calcolato risulta maggiore del rischio tollerabile RT, dovranno essere adottate idonee misure di protezione quali ad esempio captatori, gabbie di Faraday, scaricatori, ecc.
La valutazione del rischio fulminazione è parte integrante del DVR per la salute e sicurezza dei lavoratori che il datore di lavoro deve effettuare, in accordo con le prescrizioni del D.Lgs. 81/08.