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VALUTAZIONE DEI RISCHI. ROA: RADIAZIONE OTTICHE ARTIFICIALI

La valutazione del rischio da radiazioni ottiche artificiali (ROA) è in vigore dal 26 aprile 2010.

Nonostante le organizzazioni internazionali e nazionali preposte alla tutela della salute e della sicurezza considerino l’esposizione a radiazione solare ultravioletta un rischio professionale per tutti i lavoratori che lavorano all’aperto, il Capo V del Titolo VIII del D.Lgs. 81/08 stabilisce le prescrizioni minime di protezione per i lavoratori esposti professionalmente alle Radiazioni Ottiche Artificiali.
Vengono prese in considerazione le radiazioni ultraviolette (UVA, UVB e UVC) e le radiazioni infrarosse (IR), includendo il campo delle radiazioni ottiche visibili. In sostanza la radiazione ottica comprende le componenti dello spettro elettromagnetico di lunghezza d’onda minore del campo elettromagnetico (Capo IV del Titolo VIII del D. Lgs. 81/08) e maggiore delle radiazioni ionizzanti (trattate dal D. Lgs. 230/95).

La valutazione del rischio da radiazioni ottiche artificiali, effettuata per mezzo di spettroradiometro o di radiometro a banda larga, dovrà verificare il rispetto dei valori limite di esposizione riportati sia per le radiazioni ottiche artificiali incoerenti che per le radiazioni ottiche artificiali coerenti (laser).
Il rischio da radiazioni ottiche artificiali è piuttosto diffuso in quanto diverse sorgenti artificiali di radiazioni ottiche possono essere presenti nei luoghi di lavoro, in modo più frequente soprattutto in particolari comparti produttivi.

I principali rischi per la salute dell’uomo derivanti da un’eccessiva esposizione a radiazioni ottiche riguardano l’occhio in tutte le sue parti (cornea, cristallino e retina) e la cute, determinando ustioni o fotosensibilizzazione.

E’ possibile suddividere le sorgenti di radiazioni ottiche artificiali (ROA) in base allo spettro di emissione. Oltre all’ampia gamma di lampade per l’illuminazione che emettono radiazioni ottiche principalmente nello spettro del visibile, esistono lampade ad UVC, utilizzate per la sterilizzazione, ad UVB-UVA per l’abbronzatura o la fototerapia, ad UVA per la polimerizzazione e l’essiccazione di inchiostri; per quanto riguarda gli infrarossi, si possono citare le lampade ad IRA-IRB per il riscaldamento. Altri esempi tipici sono la saldatura dei metalli o altre attività di taglio, per esempio al plasma, nonché i forni di fusione (tipicamente di metalli e di vetro), dove può diventare preponderante lo spettro dell’infrarosso.
Il laser costituisce un tipico esempio di radiazione ottica artificiale coerente, con fascio di elevata densità di energia e direzionali.

La valutazione dei rischi derivanti dalle radiazioni ottiche artificiali viene effettuata ai sensi del Capo V del Titolo VIII del D. Lgs. 81/08, considerando, oltre al livello di emissione (misurato per mezzo di idonea strumentazione), anche la durata di esposizione alle radiazioni ottiche, prestando attenzione ai lavoratori particolarmente esposti alle radiazioni ottiche e alle interazioni che si possono verificare in caso di presenza simultanea sul luogo di lavoro di radiazioni ottiche artificiali e sostanze chimiche fotosensibilizzanti.

La valutazione dei rischi viene svolta in modo conforme ai requisiti indicati nell’art. 216 del D. Lgs. 81/08, alla norma BS 18004, nonché ai riferimenti rintracciabili nelle norme tecniche della serie UNI 14255 “Misurazione e valutazione dell’esposizione personale a radiazioni ottiche incoerenti”, rispettivamente relative a:
Parte 1: Radiazioni ultraviolette emesse da sorgenti artificiali nel posto di lavoro;
Parte 2: Radiazioni visibili ed infrarosse emesse da sorgenti artificiali nei posti di lavoro;
Parte 3: Radiazioni UV emesse dal sole (non rientranti nel campo di applicazione del Capo IV del Titolo VIII del D. Lgs. 81/08);
Parte 4: Terminologia e grandezze utilizzate per le misurazioni delle esposizioni a radiazioni UV, visibili e infrarosso.

Per la mancata effettuazione della valutazione del rischio da radiazioni ottiche artificiali è previsto l’arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro in capo al datore di lavoro e al dirigente.

Fonte: Inail

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