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VALUTAZIONE DEI RISCHI. SOSTANZE PERICOLOSE: RISCHI COLLEGATI

I rischi ai quali sono sottoposti i lavoratori possono derivare anche dagli agenti chimici presenti nei luoghi in cui viene svolto il lavoro. Tutti i lavoratori devono essere ugualmente protetti tuttavia le categorie esposte a rischi particolari possono essere donne, giovani lavoratori, migranti e lavoratori con meno probabilità di aver ricevuto formazione e informazioni.

Con il D.Lgs 81/2008 è stata prestata maggiore attenzione alla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori che esercitano un’attività lavorativa che comporti la presenza di agenti chimici.

L’art. 222 del decreto dà una definizione degli agenti chimici:

  • tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato.
  • agenti chimici pericolosi:
    • le sostanze ritenute pericolose ai sensi del D. Lgs. n° 52 del 3 febbraio 1997, compresi gli agenti considerati da questo decreto come sostanze pericolose, ma con esclusione delle sostanze pericolose solo per l’ambiente;
    • i preparati pericolosi ai sensi del D. Lgs. n° 65 del 14 marzo 2003 e gli agenti chimici che in base a questa normativa sono ritenuti preparati pericolosi, con esclusione dei preparati pericolosi solo per l’ambiente;
    • gli agenti chimici non idonei ad essere considerati pericolosi dalle lettere a) e b), ma che possono costituire un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale.

Quando il datore di lavoro effettua la valutazione dei rischi, deve in primo luogo determinare l’eventuale presenza di agenti chimici pericolosi presenti nella propria azienda e deve stabilire quali sono i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti a questi agenti.

All’interno della valutazione dei rischi il datore di lavoro deve anche illustrare quali misure, poste a tutela del lavoratore, sono state adottate, oltre alla manutenzione e alla pulizia, al fine di preservare i dipendenti da una eccessiva esposizione o da altri effetti dannosi per la salute e la sicurezza, che possono verificarsi nonostante l’adozione delle misure tecniche disponibili.

Il documento deve essere aggiornato periodicamente dal datore di lavoro oppure quando la sorveglianza sanitaria accerti l’insorgenza di qualche anomalia che potrebbe nuocere ai lavoratori.

Le misure di protezione e prevenzione che il datore di lavoro ha l’obbligo di adottare in caso di rischi accertati e rilevanti, devono essere indirizzate all’eliminazione o alla riduzione dei pericoli, attraverso la sostituzione con altri agenti o processi che risultino totalmente innocui o minimamente dannosi per la salute dei lavoratori.

Infine, incombe sempre sul datore di lavoro, la responsabilità di fornire gli strumenti e i mezzi di lavoro adeguati, e di fare utilizzare i dispositivi di protezione individuale e collettiva predisponendo ed organizzando dei piani formativi per i lavoratori, attraverso i quali imparare ad utilizzare tutti questi apparati, in special modo durante l’effettuazione delle procedure di intervento in caso di pericolo e necessità.

Le sostanze pericolose possono causare diversi tipi di danni, alcuni dei quali molto gravi. Ad esempio malattie respiratorie, danni agli organi interni, compresi il cervello e il sistema nervoso, malattie della pelle, allergie, problemi alla riproduzione. Certe sostanze possono essere inalate mentre altre possono essere assorbite dalla pelle; altre ancora possono penetrare nell’organismo attraverso l’ingestione (quando i lavoratori mangiano o bevono nel luogo di lavoro o quando respirano e inghiottono particelle di polvere).

Alcune sostanze presentano rischi relativamente alla sicurezza, quali il rischio di incendio, esplosione o soffocamento.

Le sostanze pericolose sono da decenni nell’agenda della salute e sicurezza sul lavoro nell’UE e negli Stati membri. Tuttavia, la sensibilizzazione sulla verità dei possibili rischi e dei modi per affrontarli è ancora bassa. Un malinteso comune è quello di considerare sostanze pericolose solo i prodotti chimici fabbricati o addirittura solo le sostanze chimiche che emanano un forte odore. Molte delle sostanze pericolose cui sono esposti i lavoratori, quali emissioni di gas di scarico, polveri di saldatura, sono generate dai processi di lavorazione. Altre come l’amianto e il petrolio grezzo provengono da fonti naturali; allo stesso modo, anche alcuni componenti alimentari o prodotti farmaceutici possono presentare rischi per i lavoratori.

Queste sostanze pericolose vengono etichettate con simboli di pericolo, detti pittogrammi.

Un pittogramma di pericolo è un’immagine presente su un’etichetta che include un simbolo di pericolo e colori specifici allo scopo di fornire informazioni sui danni che una particolare sostanza o miscela può causare alla nostra salute o all’ambiente. Il regolamento CLP ha introdotto un nuovo sistema di classificazione ed etichettatura relativo alle sostanze chimiche pericolose nell’Unione europea. I pittogrammi sono peraltro stati modificati e sono in linea con il sistema mondiale armonizzato delle Nazioni Unite. Eccone alcuni:

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